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A cosa serve il piano di emergenza

Il piano di emergenza è un documento specifico e dettagliato per la gestione dell’emergenza sul luogo di lavoro. Definisce tutte le disposizioni da attuare in caso di emergenza (incendio, esplosione, allagamenti, fughe di gas, infortuni, ecc.) all’interno dell’azienda.

Deve essere un documento sintetico e chiaro, di facile comprensione per tutti i lavoratori e per i diversi addetti alla gestione dell’emergenza.

Lo scopo principale del Piano è quello di definire preventivamente tutte le azioni da seguire per la gestione delle emergenze ragionevolmente prevedibili.

Nel piano di emergenza sono individuate le figure, con relative attività specifiche, incaricate di gestire l’intera emergenza (sgancio impianti, allarme, esodo,…).
Il Piano di emergenza è predisposto dal Datore di Lavoro.

Cosa deve contenere il piano di emergenza

I contenuti minimi dei Piani di Emergenza sono indicati nell’allegato II del DM 02/09/2021 e si basano in particolare sulle azioni da attuare in caso di incendio, per l’evacuazione degli occupanti, per la chiamata dei soccorsi e per l’assistenza di persone con esigenze speciali.

È importante che nel Piano siano indicate le caratteristiche dei luoghi di lavoro e delle vie di esodo, il numero ed ubicazione delle persone presenti, il numero di addetti alla gestione delle emergenze presenti e il loro livello di formazione.

Le istruzioni riportate nel Piano devono risultare chiare e sintetiche e devono definire i compiti del personale incaricato della gestione delle emergenze, le misure da porre in atto verso i lavoratori e per la chiamata dei soccorsi, il tutto rapportato alle emergenze possibili.

Inoltre il Piano di emergenza deve includere le specifiche planimetrie di esodo dai luoghi di lavoro.

Il piano di emergenza ed evacuazione è obbligatorio?

Il DM 02/09/2021 definisce l’obbligatorietà della predisposizione del Piano di emergenza per i luoghi di lavoro:

  • dove sono presenti almeno 10 lavoratori;
  • aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone;
  • che rientrano tra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011).

Il DM 02/09/2021 definisce inoltre che le attività, che non rientrano tra quelle obbligate alla redazione del Piano di Emergenza, devono comunque “adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, tali misure sono riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi”.

Redazione piani di emergenza:
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    Domande frequenti

    Cosa dice la normativa in merito?

    Il Piano di Emergenza è richiamato dall’Art.43 del D.Lgs n°81/2008 smi e dal DM 02/09/2021 (Art.2 comma 2 e allegato II – contenuti minimi);