Consulenza ed assistenza per la redazione
del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR

Redazione Documento di Valutazione dei Rischi

Consulenza per la stesura del documento valutazione dei rischi

 

Consulenza per l’elaborazione del DVR per aziende

Assistenza ai datori di lavoro nello svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa. Elaborazione e stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) aziendale.

 

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Cos’è il DVR

Il documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è l’elemento principale per la sicurezza sul lavoro di ogni azienda, nel quale vengono identificati e valutati i rischi e definite le misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Il DVR è obbligatorio per tutte le attività lavorative che hanno almeno un lavoratore, indipendentemente dal contratto di lavoro e indipendentemente dalla tipologia di attività svolta dall’azienda.

A cosa serve la valutazione dei rischi?

La valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile di ogni Datore di Lavoro nonché la prima e più importante misura di tutela dei lavoratori aziendali.

Di fatto è lo studio iniziale di tutti i rischi presenti in un’attività necessaria al fine di definire le misure di sicurezza (preventive e protettive) da applicare, necessarie per la tutela dei lavoratori e di tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro.

L’intera valutazione deve essere riportata in uno specifico documento chiamato Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Cosa deve contenere il DVR

Nel Documento di Valutazione dei Rischi non devono mancare una serie di informazioni essenziali:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e dei dispositivi di protezione individuale – DPI;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire un miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e
  • l’individuazione dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
  • individuazione dell’organigramma e delle mansioni inerenti la sicurezza (RSPP, RLS, medico competente, squadra di emergenza);
  • l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

Il DVR è un documento specifico per ogni realtà aziendale e si compone dell’analisi e della valutazione di elementi particolari, tra cui:

  • analisi luoghi di lavoro;
  • analisi e verifica conformità attrezzature, macchine e impianti;
  • valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi, spinta e traino e movimenti ripetitivi;
  • valutazione rischio elettrico;
  • valutazione rischio agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici…);
  • valutazione rischio agenti chimici, cancerogeni e mutageni;
  • valutazione rischio stress lavoro correlato;
  • valutazione rischio lavoratrici gestanti;
  • valutazione rischio incendio;
  • valutazione dei rischi da ambienti confinati o sospetti di inquinamento (valutazione e redazione procedure specifiche)

Chi redige il DVR? È obbligatorio?

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto dal Datore di Lavoro in collaborazione con il RSPP e il Medico Competente.

Il DVR deve essere firmato dalle figure che hanno partecipato alla Valutazione dei Rischi e quindi dal Datore di Lavoro, dal RSPP, dal Medico Competente e dal Rappresentante dei Lavori per la Sicurezza (RLS), figura che rappresenta i lavoratori in tema di salute e sicurezza sul lavoro e che deve essere consultato durante il processo valutativo.

È obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.

Non risulta obbligatoria la redazione del DVR per le imprese senza dipendenti, come ad esempio liberi professionisti, lavoratori autonomi, società familiari e ditte individuali.

La mancata redazione del DVR, qualora necessaria, è punita con sanzioni penali (omessa redazione DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 euro) e dal mese di Dicembre 2021 (DL 146/2021) è prevista anche la possibile sospensione dell’attività in caso di mancata redazione del DVR (Sospensione dell’attività in caso di mancata elaborazione del DVR).

Info e preventivi redazione DVR

Se stai cercando consulenza per la redazione del Documento Valutazione dei Rischi nelle province di Varese, Milano o Como, contattami subito per ricevere maggiori informazioni o un preventivo.

Con la mia esperienza pluriennale nel settore della sicurezza, offro servizi di consulenza personalizzati e conformi alle normative in vigore, al fine di accompagnare i miei clienti nella gestione della sicurezza all’interno dell’azienda.

Vuoi sapere dettagli e costi per la redazione DVR? Compila il modulo di contatto, ti risponderò nel più breve tempo possibile

    Domande frequenti

    Ogni quanto va aggiornato il DVR?

    Non esiste una tempistica di aggiornamento del DVR; la norma prevede che il Documento di Valutazione dei Rischi venga immediatamente rielaborato/aggiornato a seguito di modifiche significative al ciclo produttivo o all’organizzazione del lavoro, a seguito di infortuni significativi o in base ai risultati della sorveglianza sanitaria.

    Tale aggiornamento deve essere elaborato entro 30 giorni.

    Cosa dice la normativa in merito?

    I riferimenti normativi che regolamentano la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi sono indicati nel D.Lgs n°81/2008 smi in particolare agli Artt. 17 (Obblighi non delegabili del Datore di Lavoro) e 28 (Oggetto della Valutazione dei Rischi) che definisce i contenuti del DVR.

    Il Documento di Valutazione dei Rischi ha una scadenza?

    Non esiste una data di scadenza del DVR, tale documento viene aggiornato a seguito di modifiche significative al ciclo produttivo o all’organizzazione del lavoro, a seguito di infortuni significativi o in base ai risultati della sorveglianza sanitaria.

    La valutazione di alcuni fattori di rischio specifici, come ad esempio i fattori di rischio da agenti fisici quali rumore e vibrazioni meccaniche prevedono una periodicità di aggiornamento quadriennale (D.Lgs n°81/2008 smi) o la valutazione del rischio da stress lavoro correlato (biennale o annuale in funzione del rischio).

    Differenze tra DVR e POS

    Il DVR riguarda la valutazione di tutti i rischi dell’attività, mentre il POS, redatto esclusivamente dalla imprese operanti presso Cantieri Temporanei e Mobili, è la “valutazione dei rischi specifica” delle attività che l’impresa eseguirà nello specifico cantiere e prevede contenuti minimi differenti rispetto al DVR.