Incarico RSPP Esterno per definire le misure più
adatte alla tua azienda per lavorare in modo sicuro

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

RSPP esterno

Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per ogni tipo di azienda, privata o pubblica

Incarico di RSPP esterno in collaborazione con il Datore di Lavoro, con definizione delle misure di prevenzione e protezione da applicare. Attività sul campo e verifica degli adempimenti documentali, e individuazione di misure di miglioramento adatte all’azienda, in ottica di rapporto costo/beneficio.

 

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Chi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la figura che ha il compito di collaborare con il Datore di Lavoro nella valutazione e gestione dei rischi individuati sul luogo di lavoro e nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, direttamente e attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). Il RSPP coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

I compiti del RSPP possono essere così sintetizzati:

  • individuazione dei fattori di rischio, valutazione e definizione delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, in funzione della normativa vigente e sulla conoscenza specifica dell’organizzazione dell’azienda/attività;
  • elaborazione di misure di prevenzione e protezione e sistemi di controllo di tali misure;
  • elaborazione di procedure di sicurezza specifiche;
  • proposta di programmi di informazione e formazione;
  • partecipazione a consultazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con coinvolgimento del RLS e partecipazione alla riunione periodica prevista dalla normativa;
  • informazione sui rischi verso i lavoratori richiedenti.

Nomina RSPP: obblighi e sanzioni

La designazione del RSPP è uno degli obblighi non delegabili in capo al Datore di Lavoro.

La figura del RSPP, incarico che può essere svolto anche direttamente dal Datore di Lavoro previa formazione specifica, è obbligatoria in tutte le attività in cui sono presenti lavoratori.

Il datore di lavoro che non designa il RSPP rischia delle sanzioni variabili, indicate all’articolo 55 del D.Lgs n°81/2008, in particolare:

  • l’ arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 € a 6.400 € per mancata nomina del RSPP
  • l’ arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la mancata formazione del RSPP
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228 a 5.528 € in caso di mancata comunicazione all’ RSPP dei dati necessari per la redazione del documento di valutazione dei rischi DVR.

RSPP: interno o esterno all’azienda?

La designazione del RSPP è uno degli obblighi non delegabili in capo al Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro ha due possibilità per la designazione del RSPP: designare un RSPP esterno o un RSPP interno.

In alcune situazioni (aziende industriali, centrali termoelettriche, aziende industriali con oltre 200 lavoratori, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori o strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori,…) previste dal D.Lgs n°81/2008 il RSPP deve essere interno.

In altri casi il RSPP può essere interno e coincidere con il Datore di Lavoro (previa acquisizione di competenze specifiche mediante corso di formazione) il tutto definito all’Art.34 del D.Lgs n°81/2008 smi.

In tutte le situazioni, ad eccezione di quelle tipologie di attività che prevedono obbligatoriamente il RSPP interno, il Datore di Lavoro può designare un RSPP esterno, di fatto un tecnico con competenza e formazione specifica per lo svolgimento del ruolo.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Info e Preventivi

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Con la mia esperienza pluriennale nel settore della sicurezza, offro servizi di consulenza personalizzati e conformi alle normative in vigore, al fine di accompagnare i miei clienti nella gestione della sicurezza all’interno dell’azienda.

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    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra RSPP e coordinatore della sicurezza?

    Il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è una figura obbligatoria in ogni attività con lavoratori, tale figura può essere ricoperta dal Datore di Lavoro dell’azienda o da un tecnico competente esterno, e svolge compiti ben precisi definiti dall’Art. 33 del D.Lgs n°81/2008 smi quali ad esempio individuazione dei fattori di rischio, valutazione, elaborazione misure di prevenzione e protezione, specifiche per la realtà aziendale.

    Il Coordinatore per la Sicurezza è una figura presente esclusivamente in presenza di cantieri temporanei e mobili rientranti nel Titolo IV del D.Lgs n°81/2008 smi, viene nominata dal Committente dei lavori solamente nei casi di presenza, in cantiere, di due imprese anche non contemporanee. Il Coordinatore progetta la sicurezza del cantiere definendo le misure di gestione delle interferenze tra più imprese e verificando l’applicazione delle misure mediante sopralluoghi periodici in cantiere.

    Cosa dice la normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e RSPP?

    I servizi e le consulenze per la sicurezza sul lavoro seguono con scrupolo il D.Lgs n°81/2008 smi, che prevede per il datore di lavoro l’obbligo di designare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per la propria attività lavorativa, sia esso interno o esterno per gestire tutte le attività finalizzate alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dai rischi presenti e valutati sul luogo di lavoro.

    Le mansioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono definite dall’articolo 33 del suddetto decreto legislativo e comprendono l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, modellate sulla specifica organizzazione dell’azienda in questione, ma anche l’elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei sistemi di controllo delle stesse, l’elaborazione di procedure di sicurezza, nonché la proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori, con la partecipazione alle consultazioni e alle riunioni in materia.